Art. 3.
(Specificità culturale).

      1. Nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento e delle norme generali vigenti in materia scolastica, che prevedono programmi di base comuni a tutte le istituzioni scolastiche statali e non statali, è garantito a tutte le scuole paritarie il diritto di gestire autonomamente la propria specificità culturale senza vincoli, tranne il rispetto della legislazione vigente.